Eredità, si può escludere dal testamento un figlio del primo matrimonio? Cosa gli spetta

Il tema dell’eredità è molto complesso e in molti potrebbero chiedersi se si possa escludere un figlio del primo matrimonio dal testamento. Ecco la verità.

Eredità e famiglie allargate…i dubbi sono tanti e questa domanda può frullare in testa a molti: davvero si può tagliare fuori un figlio delle prime nozze dal testamento? Spoiler: la legge mette paletti molto rigidi e c’è un meccanismo che rimette i conti a posto.

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Eredità, si può escludere dal testamento un figlio del primo matrimonio? Cosa gli spetta – referendumcittadinanza.it

Non è solo una questione di soldi: è rispetto, equità, giustizia. Allora ecco cosa spetta al figlio del primo matrimonio e se davvero si può escludere dal testamento.

Si può escludere dal testamento il figlio del primo matrimonio?

Parliamoci chiaro: quando una famiglia si “allarga”, l’ansia da testamento è dietro l’angolo. Se tuo padre ha fatto una donazione alla seconda moglie o ha intestato un immobile ai nuovi figli, la domanda brucia: verrò escluso dall’eredità? E, soprattutto, come faccio a evitare di ritrovarmi con un pugno di mosche mentre gli altri si spartiscono il “meglio”?

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Si può escludere dal testamento il figlio del primo matrimonio? – referendumcittadinanza.it

Partiamo dai fatti noti, quelli che salvano la pelle (e i tuoi diritti). In Italia, dopo la riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), tutti i figli hanno gli stessi diritti, a prescindere da matrimonio, convivenza o unioni diverse: se sei figlio riconosciuto, sei anche un erede legittimario. Tradotto: la legge ti riserva una quota di legittima che nessun testamento e nessuna “furbata” con donazioni può cancellare. Lo dicono gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile.

Come si presenta di solito il problema? Tipico scenario: papà muore; lascia la seconda moglie e figli di prime e seconde nozze. Nel frattempo, in vita ha “sistemato” qualcuno: una casa regalata, un bonifico generoso, il prezzo della villetta pagato e intestato ad altri. Tu arrivi al momento della successione e scopri che nel piatto rimane poco. Qui entra in scena la matematica del diritto: con la riunione fittizia (art. 556 c.c.) si sommano beni rimasti, si tolgono debiti, si aggiungono tutte le donazioni (dirette e indirette) fatte dal defunto.

Su quel totale si calcola chi ha diritto a cosa. Con coniuge superstite e più figli, l’art. 542 c.c. è chiarissimo: al coniuge spetta 1/4, ai figli nel complesso 2/3 da dividersi in parti uguali, il resto è quota disponibile. Esempio lampo: su 1.200.000 euro, la seconda moglie prende 300.000, i figli 600.000 in tre (200.000 ciascuno), e 300.000 restano disponibili. Se testamento e donazioni superano la disponibile e ti “mangiano” parte dei 200.000, la tua legittima è stata lesa.

Te lo confermerà qualunque notaio o avvocato successorio: la legge non consente di “spegnere” un figlio di prime nozze come fosse un interruttore. Se sei legittimario, ti spetta una fetta minima. Punto. E se non ti muovi in fretta? I rischi non sono scenari da fiction, sono realtà. Primo: la prescrizione. L’azione di riduzione con cui chiedi di tagliare le disposizioni che superano la quota disponibile va esercitata, di regola, entro 10 anni dall’apertura della successione. Passato quel termine, addio diritti.

Secondo: i beni possono cambiare mani. Un immobile donato alla seconda moglie oggi, domani può essere rivenduto: recuperarlo è più complesso e, oltre i 20 anni dalla donazione, può diventare impossibile opporsi alla tutela dei terzi acquirenti, salvo tu abbia fatto in tempo l’opposizione formale prevista dall’art. 563 c.c. Terzo: ogni mese che aspetti è un mese in cui i documenti si perdono, i conti si confondono, le valutazioni oscillano, e i costi legali lievitano. E sì, anche i rapporti in famiglia possono andare in frantumi.

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Cosa spetta come eredità al figlio del primo matrimonio? – referendumcittadinanza.it

La buona notizia è che la soluzione esiste ed è prevista dalla legge. Se dal calcolo con riunione fittizia emerge che la tua quota è stata intaccata, puoi avviare l’azione di riduzione (artt. 553 e seguenti c.c.). Il giudice riduce prima le disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile e, se non basta, taglia le donazioni partendo dall’ultima fatta e risalendo indietro finché la tua quota non viene reintegrata.

Se la donazione lesiva riguarda un immobile ancora intestato al beneficiario (per esempio, la seconda moglie), la restituzione può avvenire in natura o in denaro per l’equivalente. Se l’immobile è stato venduto, la legge consente, a condizioni precise e nel rispetto dei limiti temporali, di agire anche contro il terzo acquirente.

C’è un’altra mossa “salvagente”, spesso dimenticata ma riconosciuta dal Codice Civile: l’atto di opposizione alla donazione (art. 563 c.c.). Non è una causa e non serve a “bloccare” la donazione mentre il genitore è vivo, ma è una tutela prudenziale che i legittimari possono notificare e trascrivere per evitare che, trascorsi 20 anni dalla donazione, si perda la possibilità di far valere la restituzione contro i terzi. È tecnica, va fatta da un professionista, ma può salvare l’esito finale.

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