Eredità e libretti cointestati, cambia il copione: una nuova pronuncia della Cassazione ribalta i blocchi allo sportello e impone a Poste di pagare. Ecco quando.
Affrontare un lutto è già di per sé una prova difficile, ma scoprire che i propri risparmi sono inaccessibili a causa di una lettera di opposizione di un erede aggiunge ulteriore stress in un momento già complesso. Molti si sono trovati a sentire la frase “non possiamo pagare, c’è un’opposizione” quando hanno tentato di accedere ai fondi di un libretto postale cointestato dopo la scomparsa di uno dei titolari.

Questa situazione, che ha coinvolto numerosi risparmiatori, si verifica tipicamente tra coniugi o parenti che hanno optato per la clausola di “pari facoltà di rimborso”, permettendo a ciascuno di prelevare indipendentemente dall’altro. La morte di un titolare porta il superstite a cercare di accedere almeno alla sua parte, ma si scontra con il muro dell’opposizione degli eredi, bloccando fondi necessari per spese immediate come bollette, costi medici o funerari. Una sentenza della Cassazione però finalmente cambia radicalmente questa situazione. Ecco come si è espressa la Corte.
La sentenza della Cassazione sui libretti cointestati
Gli esperti del settore di diritto bancario hanno sottolineato che, sebbene la tutela degli eredi sia importante, questa non dovrebbe tradursi in un blocco automatico dei fondi per il superstite. La Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza che cambia radicalmente la gestione di queste situazioni, stabilendo che la semplice opposizione di un erede non è sufficiente per impedire a Poste di effettuare il pagamento al cointestatario superstite.

Infatti l’Ordinanza n. 28935/2025 della Cassazione rappresenta un punto di svolta, affermando che, in presenza della clausola di pari facoltà di rimborso, l’opposizione di un erede non ha alcun valore a meno che non sia accompagnata da un provvedimento giudiziario. Questo significa che Poste deve pagare il superstite a meno che non riceva un atto notificato che stabilisca il contrario.
La decisione si basa anche su una revisione della normativa applicabile ai libretti postali, in particolare per quelli “sostituiti” nel 2003, per i quali si applica una disciplina più moderna che avvicina il risparmio postale a un normale rapporto bancario, eliminando i veti degli eredi come mezzo per bloccare i pagamenti.
Inoltre, facendo riferimento al Codice Civile, in particolare agli articoli 1295 e 1298, la Corte ha ribadito che la morte di un cointestatario non elimina la solidarietà attiva, permettendo al superstite di riscuotere l’intero saldo o la sua parte, liberando Poste da ulteriori obbligazioni una volta effettuato il pagamento. Questa interpretazione segue la linea già espressa in precedenti sentenze relative ai buoni fruttiferi postali e ora applicata anche ai libretti.
Per i titolari di libretti, è fondamentale verificare la presenza della clausola di pari facoltà di rimborso e, in caso di opposizione da parte di un erede, presentare la richiesta di pagamento facendo riferimento all’Ordinanza n. 28935/2025 e al Dm 6/6/2002. In assenza di atti giudiziari notificati, l’opposizione di un erede non può costituire un ostacolo al pagamento. In caso di rifiuto, è possibile procedere con un reclamo formale o valutare altre vie legali.
La decisione della Cassazione chiarisce che, con la pari facoltà di rimborso e in assenza di atti notificati, Poste deve pagare, offrendo una guida chiara per i titolari di libretti postali cointestati. Questa novità rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei risparmiatori, sottolineando l’importanza di informarsi e agire in modo informato per far valere le proprie prerogative.





