C’è un dettaglio tecnico che può far saltare una multa da autovelox senza litigi infiniti: un cavillo poco pubblicizzato che spesso sfugge a chi paga subito. Ecco come scovarlo nel verbale, perché conta così tanto e quali altri errori “silenziosi” possono salvarti.
Diciamocelo: quando arriva la busta verde, il cuore fa un salto e il portafogli pure. Ti senti quasi “pizzicato” e, allo stesso tempo, un po’ vittima del sistema. Pagare e basta… o guardare meglio? Perché se è vero che hai superato il limite, è altrettanto vero che tante multe crollano per un vizio di forma.

Quanti soldi e punti patente stai lasciando sul tavolo solo perché nessuno ti ha spiegato cosa controllare? Sì, perché in effetti c’è un errore, che in pochi conoscono, che può invalidare la multa con autovelox. Ecco qual è.
L’errore che può invalidare la multa con autovelox
Il punto è semplice: gli autovelox sono strumenti di misura, non oracoli infallibili. E come ogni strumento di misura, devono essere verificati e tarati con regolarità per garantire letture affidabili. Il problema reale nasce quando nel verbale manca ciò che per legge deve esserci, oppure quando l’apparecchio è stato usato fuori dai paletti tecnici.

Gli “esperti del settore” lo ripetono da anni e la giurisprudenza lo ha chiarito bene: non serve essere avvocati per difendere un proprio diritto, basta sapere dove guardare. Però non conviene rimandare: ogni giorno che passa è un giorno in meno per fare ricorso.
Se sottovaluti la cosa, rischi di pagare più del dovuto, farti decurtare i punti patente, e, nei casi gravi o ripetuti, sfiorare sospensioni e aumenti assicurativi. Inoltre, un ricorso al Prefetto respinto può farti raddoppiare la sanzione. Insomma, perdere tempo qui significa perdere soldi, serenità e, talvolta, mobilità.
La notizia che gli enti non mettono in evidenza è la taratura periodica dell’autovelox, nella prassi annuale. Dopo pronunce decisive – su tutte la Corte Costituzionale, sentenza n. 113/2015 – è pacifico che i dispositivi di rilevazione della velocità, fissi e mobili, necessitino di verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Senza queste verifiche, la misurazione non è affidabile e la multa può essere dichiarata nulla. La Corte di Cassazione ha poi confermato la linea, ribadendo che un accertamento tecnologico deve essere supportato da un controllo tecnico aggiornato.
Cosa fare, in concreto? Prendi il verbale e cerca la data dell’ultima taratura e l’ente o il laboratorio che l’ha eseguita. Dev’essere indicato in maniera chiara. Se non c’è traccia della taratura, se è scaduta rispetto agli intervalli previsti dal costruttore o dalle prassi adottate dall’amministrazione, o se la dicitura è generica e priva di riferimenti verificabili, hai un elemento forte per il ricorso.

Non stupirti se sul foglio non è enfatizzato: è nell’interesse dell’ente sanzionatore chiudere la pratica in fretta, contando sul fatto che la maggior parte paga senza controllare. Accanto alla taratura, ci sono altri “vizi silenziosi” che possono portare all’annullamento.
Partiamo dall’omologazione e approvazione: ogni apparecchio deve essere omologato e approvato per quello specifico utilizzo (art. 45 Codice della Strada). Nel verbale dovrebbero comparire gli estremi del modello e il relativo provvedimento di approvazione.
Se il modello non è chiaramente identificato o se l’uso non è conforme al contesto per cui è stato approvato, il rilievo zoppica. C’è poi la visibilità del segnale preventivo. Le direttive del Ministero dell’Interno impongono che la postazione autovelox sia preannunciata con cartello ben visibile e a distanza congrua in base al tipo di strada, per dare al conducente la reale possibilità di adeguare la velocità.
Se il cartello era nascosto tra gli alberi, posizionato troppo vicino all’apparecchio o assente, fotografa la situazione e conserva le prove: la contestazione diventa credibile. Non dimenticare il margine di tolleranza. Per legge, alla velocità rilevata si applica una riduzione: 5 km/h fino a 100 km/h e il 5% oltre i 100 km/h. In sostanza, la detrazione non può essere inferiore a 5 km/h.
Se il verbale non evidenzia l’applicazione corretta della tolleranza o i conti non tornano, la sanzione è contestabile. Infine, la contestazione immediata nel caso di autovelox mobili. Se non sei stato fermato sul posto, gli agenti devono indicare nel verbale perché non era possibile fermarti in sicurezza (art. 201 CdS).
Strada senza piazzole, traffico intenso, rischio per gli operatori: serve una motivazione concreta, non una formula standard buttata lì. Quando manca, il ricorso acquista peso. A questo punto, passiamo all’azione. I tempi sono stringenti e contano.
Dal giorno della notifica hai 60 giorni per il ricorso al Prefetto o 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace (60 se risiedi all’estero). Scegliere dove ricorrere non è banale: il Prefetto è la via più snella e senza costi iniziali, ma statisticamente più severa; il Giudice di Pace è più efficace sui vizi di forma, ma richiede tempi, cura degli atti e talvolta spese.
Se punti su questioni tecniche ben documentate – come taratura mancante, segnaletica inadeguata, tolleranza errata – il Giudice di Pace tende a valutarle con maggiore attenzione. Prepara la documentazione essenziale.
Serve la copia integrale del verbale, le fotografie del luogo dove è avvenuto il rilievo per mostrare la visibilità (o non visibilità) del cartello e la distanza dall’apparecchio, l’estratto del verbale in cui si vede l’assenza o la scadenza della taratura e l’eventuale indicazione lacunosa su omologazione e approvazione.
Se puoi, aggiungi una breve memoria che richiama la Corte Costituzionale 113/2015 e le disposizioni del Codice della Strada su omologazione, segnaletica e contestazione. Attenzione a un punto cruciale: se presenti ricorso al Prefetto e questo viene respinto, l’importo raddoppia.
Valuta quindi con pragmatismo la forza delle tue carte. Se sei incerto ma hai buoni elementi tecnici, il Giudice di Pace può essere l’arena migliore; se invece la violazione è lieve e vuoi chiudere in fretta, ricorda che esiste il pagamento con riduzione se effettui il versamento nei termini previsti, ma a quel punto rinunci alla strada del ricorso.





